Il reato di violenza privata

Come per il reato di minaccia, l'incriminazione della violenza privata, disciplinata dall'art. 610 c.p., e' volta a difendere il singolo individuo dalle intrusioni altrui che interagiscono sulla liberta' di determinare autonomamente il proprio comportamento. Essa si verifica ogni volta in cui taluno, con violenze o minacce, costringe un altro individuo ad adottare un determinato comportamento che non avrebbe mai altrimenti voluto, obbligandolo a fare, tollerare od omettere una qualche condotta.


Rispetto al delitto di Stalking, la violenza privata assume un carattere di genericita' ed di sussidiarieta' che la porta ad essere assorbita, in taluni casi, da reati specifici previsti dal codice penale. Per tale ragione, si parlera' di Stalking (e non di violenza privata) qualora, a parita' di comportamenti criminosi, sia cagionato alla vittima un grave e perdurante stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l'incolumita' fisica propria o altrui.


Con riferimento agli elementi che caratterizzano la condotta nella violenza privata, la giurisprudenza ha osservato che si puo' parlare di violenza quando il comportamento si concretizza in spintoni, immobilizzazioni, nel rinchiudere taluno in spazi chiusi ovvero anche semplicemente aizzare un cane, di minaccia quanto un dato comportamento sia di per se' idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto e di costringimento quando si pretende che la vittima compia una determinata azione o si astenga dal compierne una ovvero quando sopporti, senza che vi siano giustificazioni, una certa situazione e tenga una condotta passiva.


Il reato di violenza privata e' punito con la reclusione sino a quattro anni e la pena e' aumentata se concorrono le circostanze aggravanti quali la particolare gravita' della condotta o l'utilizzo di armi.