Uno dei principali problemi che si trovo' ad affrontare la Commissione Affari costituzionali e Giustizia nel formulare il progetto di legge anti-stalking fu quello di individuare espressioni sufficientemente ampie da estendersi a tutta la potenziale gamma degli atti persecutori: tuttavia, per semplificare il proprio intento, il Legislatore ha scelto di ricorrere a nozioni giuridiche ormai consolidate individuando quali elementi costitutivi del reato la minaccia e la molestia, ma in cosa, quindi il reato di Stalking si differenzia rispetto ai due gia' previsti dal codice?


Secondo il Legislatore, lo Stalking, a differenza delle minacce o delle molestie, presuppone quale elemento imprescindibile un perdurante e grave stato d'ansia o di paura, un fondato timore per l'incolumita' propria, di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata affettivamente, ovvero conseguenze tali da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.


Per chiarire maggiormente la differenza puo' essere utile un esempio: La condotta di chi, con reiterate telefonate si limita a pronunciare parole non comprensibili o appena abbozzate, rientra, secondo la giurisprudenza della Cassazione, nel reato meno grave delle molestie disciplinato dall'art. 660 c.p.. Tuttavia la medesima condotta potrebbe integrare a pieno titolo il reato di Stalking qualora a seguito delle telefonate la vittima dovesse mutare le proprie abitudini smettendo, ad esempio, di utilizzare il telefono come mezzo di comunicazione ovvero chiedendo al gestore telefonico l'eliminazione del proprio nominativo dall'elenco.


Il delitto di Stalking e' punito a querela della persona offesa, una dichiarazione, cioe', che dovra' essere depositata presso le Autorita' di Polizia o direttamente in Procura entro 6 mesi dalla notizia di reato e nella quale, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale (i.e. un avvocato), si manifesta la volonta' di avviare l'azione penale. Tale regola viene derogata nel caso in cui il reato sia commesso a danno di un minore o di un disabile: in questi casi, infatti, la procedibilita' e' d'ufficio e l'azione penale non puo' essere interrotta neppure con la remissione della querela


La pena prevista per il reato di Stalking e' la reclusione da sei mesi a quattro anni, con un termine di prescrizione di sei anni (che possono divenire sette e mezzo nel caso di interruzione dovuta ad atti processuali). La pena, tuttavia, e' aumentata fino ad un terzo (e cioe' da 9 mesi a cinque anni e quattro mesi), nel caso in cui il reato sia commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona precedentemente legata da vicolo affettivo.