Il reato di minaccia

E' possibile ravvisare la minaccia, reato disciplinato dall'art. 612 c.p., in qualsiasi manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenti in qualunque forma al soggetto che la subisce il pericolo di un male che possa essere cagionato alla sua persona o al suo patrimonio.


La minaccia puo' rappresentare uno degli elementi caratterizzanti il reato di Stalking, da quest'ultimo, tuttavia, si differenzia limitandosi alla sola raffigurazione di un possibile evento malevolo, senza la compressione della liberta' morale della vittima, che e' invece presupposto per la prima fattispecie di reato.


Osservando i vari orientamenti della giurisprudenza, si nota come la minaccia assuma varie forme di manifestazione: orale, per iscritto, con disegni espliciti, con gesti o con atteggiamenti espressivi (come quelli, ad esempio, di mostrare un'arma). Non occorre che la minaccia sia proferita alla presenza del destinatario, sussistendo anche nel caso di affermazioni rivolte a persone di famiglia o a persone legate da un vincolo coniugale o sentimentale con lo scopo che queste siano riferite alla persona interessata (minacce trasversali).


La minaccia non aggravata, perseguibile solo a querela della persona offesa, risulta oggi di competenza del giudice di pace e, prevedendo una pena pecuniaria sino ad un massimo di euro 51, non sembra poter esercitare un'effettiva pretesa punitiva nei confronti del colpevole. Viceversa, la minaccia grave (determinata dalla particolare gravita' della minaccia o dall'utilizzo di armi) e' perseguibile d'ufficio, risulta di competenza del Tribunale monocratico (cioe' di un solo giudice giudicante) ed e' punita con la reclusione fino ad un anno.