Art. 1 - Costituzione

E’ costituita una Associazione denominata SOS STALKING ONLUS. La Associazione è un’organizzazione di volontariato, ai sensi della L. 266/91. La Associazione ha sede in Milano, C.so di Porta Vittoria, 17, la sua durata è illimitata. La Associazione non ha scopo di lucro, non può distribuire in alcun modo – direttamente e indirettamente – utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. La Associazione è aconfessionale ed apolitica


Art. 2 - Scopi

La Associazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale offrendo sostegno, assistenza e tutela alle vittime di discriminazioni, abusi, violenze, anche svolgendo, direttamente od indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istituzionali. La Associazione svolge la propria attività nei seguenti settori:

  • tutela dei diritti civili;
  • assistenza sociale;
  • beneficenza.


Art. 3 - Soci

Sono soci della Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.
Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.
I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri verso l’Associazione. Il rapporto associativo e le modalità associative degli associati sono disciplinati in modo uniforme per tutti i soggetti, in modo da garantire l’effettività del rapporto medesimo.
I soci maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria.


Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci. I soci cessano di appartenere alla Associazione:

  • per dimissioni volontarie;
  • per decesso;
  • per esclusione.

Contro il diniego all’iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci che decide sull’argomento nella prima riunione convocata. Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all’interessato.
Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, qualora costituito, o in caso contrario all’Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni dell’Assemblea dei soci e del Collegio dei Garanti sono definitive ed inappellabili.


Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali della Associazione con contributi volontari in denaro.
La quota associativa ed i contributi volontari a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.
La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico dell’esercizio di riferimento.
Ogni socio ha il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
  • di conoscere i programmi con i quali la Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dalla Associazione;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socioè obbligato:

  • ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
  • a versare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.


Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

  • acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla “Associazione” a titolo di incremento del patrimonio,
  • lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
  • sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. La Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  • quote associative,
  • rendite patrimoniali,
  • contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
  • proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
  • attività marginali connesse a quelle dell’Associazione, di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali, secondo il DM del 25/05/1995,
  • finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 7 - Bilancio

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo predispone il bilancio d’esercizio che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Il bilancio d’esercizio predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede della Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
L’Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.
Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede della Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.


Art. 8 - Patrimonio e mezzi finanziari

Sono organi della “Associazione”:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e un Vice Presidente;
  • il Segretario.

Presidente della Associazione è l’Avv. Lorenzo Puglisi. È insolito specificare nello statuto il nominativo del presidente, in quanto dato che si tratta di una carica con scadenza x, potrebbe anche non essere rieletto, con il rischio di dover modificare lo statuto ad ogni nuova elezione ! Tale dato può essere riportato nell’atto di costituzione.
Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.
Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione della Associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

  • il Collegio dei revisori;
  • il Collegio dei garanti.


Art. 9 - Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante principale della Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative deliberate dal Consiglio direttivo, conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.
L’Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione della “Associazione” attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto. E’ esclusa la facoltà di delega ad altri soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Comitato direttivo;
  • approvare il regolamento di amministrazione;
  • approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
  • determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività della “Associazione”,
  • approvare la relazione annuale sulle attività;
  • approvare i verbali delle proprie sedute;
  • eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri, se previsto.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento della Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta.
Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall’Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.


Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo della Associazione. Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l’assemblea della Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo.
I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.
Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
Compete al Consiglio direttivo:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • eleggere il presidente della Associazione;
  • formalizzare le proposte per la gestione della Associazione;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • elaborare il rendiconto economico;
  • elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
  • determinare la quota annuale da versare da parte dei soci.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.


Art. 11 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.
La convocazione dell’Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.


Art. 12 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.
I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.


Art. 13 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l’anno per la predisposizioni del documento di programmazione economica e per l’approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo della Associazione.


Art. 14 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
Il segretario della Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
Il verbale dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.
Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all’amministrazione della “Associazione”.


Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.
Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell’Ente.
La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente dura in carica 3 anni. E’ rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.


Art. 16 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:

  • determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci;
  • convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
  • sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Associazione;
  • esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;
  • dassumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.


Art. 17 - Collegio dei Revisori

L’assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Per l’assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della “Associazione”.
Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione della “Associazione”.
L’incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico.


Art. 18 - Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti composto da tre soci eletti in assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed “Associazione”; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.
Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.


Art. 19 - Modifica statuto e scioglimento dell’Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione della Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
Il patrimonio residuo della Associazione dopo l’esaurimento della liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


Art. 20 - Comitati territoriali

La “Associazione” può organizzarsi nel territorio regionale e nazionale promuovendo la nascita e l’attività di comitati territoriali di volontari collegati alla propria struttura e motivati nel perseguimento delle finalità statutarie della Associazione stessa. Detti comitati formati almeno da 3 (tre) persone, dovranno richiedere in forma scritta al Consiglio direttivo della Associazione l’autorizzazione ad effettuare opera di sensibilizzazione e raccolta fondi nel proprio territorio, descrivendo le attività che intendono porre in essere ed il tipo di organizzazione interna di cui dotarsi. Il Consiglio direttivo della Associazione potrà concedere autonomia di iniziativa locale ai gruppi stessi, nell’esclusivo interesse delle proprie finalità statutarie e della diffusione dello spirito solidaristico ed umanitario su cui la Associazione fonda la propria ragione di esistere.


Art. 21 - Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile, della L. 266/91 e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.